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RIFERIMENTI
NORMATIVI
-Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
(L'Aja 29 maggio 1993).
-Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori", così come modificata dalla Legge 31 dicembre
1998, n. 476 "Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale"
e dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori,
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".
PRINCIPI
FONDAMENTALI
-Il
minore straniero deve essere stato riconosciuto adottabile dalle competenti
Autorità dello Stato di origine del bambino perché in stato
di definitivo e irreversibile abbandono
-Le competenti Autorità dello Stato di origine del minore devono
avere debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore
nello Stato di origine e a conclusione di tale valutazione devono aver
escluso ogni possibilità di affidamento nel Paese di origine del
bambino (principio di sussidiarietà)
-Le competenti Autorità dello Stato di origine del minore, una
volta esclusa la possibilità di affidamento del bambino nel suo
Stato di origine, devono constatare che l'adozione internazionale corrisponde
al superiore interesse del minore
-Attestazione dello Stato straniero che l'adozione produce in quel Paese
l'interruzione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine e
l'assunzione dello stato di figlio legittimo degli adottanti (effetti
legittimanti dell'adozione); oppure, nel caso in cui l'adozione non produca
effetti legittimanti nel Pese di origine del minore, vi deve essere l'attestazione
che i genitori naturali del minore hanno dato il consenso libero ed informato
affinché quegli effetti si producano comunque
-Gli adottanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana sull'adozione
Nell'abbinamento devono essere rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi
-L'adozione pronunciata all'estero deve produrre effetti legittimanti,
ossia l'interruzione di ogni rapporti giuridico con i genitori naturali
del minore e l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di filiazione
tra il bambino e i genitori adottiv
-L'adozione e/o l'affidamento stranieri devono essersi realizzati tramite
le autorità centrali e un ente autorizzato
-L'inserimento del minore nella famiglia adottiva deve essersi manifestato
conforme all'interesse del bambino stesso.
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