L'ADOZIONE INTERNAZIONALE


 

RIFERIMENTI NORMATIVI

-Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja 29 maggio 1993).
-Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" e dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".


PRINCIPI FONDAMENTALI
-Il minore straniero deve essere stato riconosciuto adottabile dalle competenti Autorità dello Stato di origine del bambino perché in stato di definitivo e irreversibile abbandono
-Le competenti Autorità dello Stato di origine del minore devono avere debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine e a conclusione di tale valutazione devono aver escluso ogni possibilità di affidamento nel Paese di origine del bambino (principio di sussidiarietà)
-Le competenti Autorità dello Stato di origine del minore, una volta esclusa la possibilità di affidamento del bambino nel suo Stato di origine, devono constatare che l'adozione internazionale corrisponde al superiore interesse del minore
-Attestazione dello Stato straniero che l'adozione produce in quel Paese l'interruzione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine e l'assunzione dello stato di figlio legittimo degli adottanti (effetti legittimanti dell'adozione); oppure, nel caso in cui l'adozione non produca effetti legittimanti nel Pese di origine del minore, vi deve essere l'attestazione che i genitori naturali del minore hanno dato il consenso libero ed informato affinché quegli effetti si producano comunque
-Gli adottanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione
Nell'abbinamento devono essere rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità degli aspiranti genitori adottivi
-L'adozione pronunciata all'estero deve produrre effetti legittimanti, ossia l'interruzione di ogni rapporti giuridico con i genitori naturali del minore e l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di filiazione tra il bambino e i genitori adottiv
-L'adozione e/o l'affidamento stranieri devono essersi realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato
-L'inserimento del minore nella famiglia adottiva deve essersi manifestato conforme all'interesse del bambino stesso.

 
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