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Art.
1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della
propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la
potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al
minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi
promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità
di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare
convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel
campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e
all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente
legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito
di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di
età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del
minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali
dell'ordinamento.
TITOLO I-BIS
Dell'affidamento del minore
Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o,
in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità
di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto
anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2
e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli
standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti
dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi.
Art. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul
minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo
del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore
in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della
tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del
tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la
propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a
tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio.
Art. 4.
1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e
anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo
di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i
minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei
commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni
evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia
d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi
ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che
lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale
locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i
minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di
tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.
Art. 5.
1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al
suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi
degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni
caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in
relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre
strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel
caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si
trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria.
TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6.
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli
ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più
di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo
stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni,
nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la
stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei
quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un
fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione
l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma
1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con
handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,
nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione
e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.148/92 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o
più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età
degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e
dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della
comunanza di vita e di educazione.)
Art. 7.
1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni
del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la
situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza
di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di
assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano
in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma
1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e
tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di
cui al comma 2 dell'articolo 10.
Art. 9.
1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei
genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con
ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o
collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si
protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare
l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro
il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà
sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice
civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui
delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede
all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono
del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore,
sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste
lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o,
in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi
provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a
tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze
anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti
contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una
comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori
sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da
un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico
ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di
cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti
i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto
grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che
esistano istanze di adozione ai sensi dell' articolo 44 . In tal caso il
tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata
dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello
stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione
della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione
può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi
semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o
dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo
comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la
procedura é rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo
anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni
menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore
può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa
entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile,
che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo,
il riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità é sospeso di diritto e si estingue
ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Art. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o
di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che
abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne é nota la
residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto
motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a
sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza all'estero é delegata l'autorità consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso
periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di
operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico
ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a
carico di chi vi é tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove
d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell' articolo 10.
Art. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allo articolo precedente
risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la
dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro
convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura
civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 14.
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione
di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione
può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15.
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
1. i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non
si sono presentati senza giustificato motivo;
2. l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
3. le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito
il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di
assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso
cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere,
parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore,
nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli
stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini
di cui all'articolo 17.
Art. 16.
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per
la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a
provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al
tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17.
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono
proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni,
entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il
pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza
è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui
ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di
procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Art. 18.
1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a
quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta
definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
Art. 19.
Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà
dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e
adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della
maggiore età da parte dell'adottando.
Art. 21.
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8,
comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su
istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
CAPO III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22.
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne
dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali
cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte
ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti
possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite,
se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al
comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore
a
cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie
tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto
gli
anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può
essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato
di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il
provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non
oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali
sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche
separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di
uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà.
Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Art. 23.
1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che
esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano
accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il
provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere
sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di
revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10,
comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro
dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni
della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nell' articolo 23 ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con
decreto motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di
fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei
confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento
preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con
effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno
solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26.
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo
all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da
parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La
Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto
opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle
parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3,
dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata
all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di
nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della
definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza.
Art. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione é disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi
dell' articolo 25 , comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia
di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28.
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori
adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro
ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai
quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria
l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato
civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono
essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei
genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che
l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave
pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri
genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui
ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di
cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico
del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni
autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non
è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi
sono deceduti o divenuti irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
CAPO I
Dell'adozione di minori stranieri
Art. 29.
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29
maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle
disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità altribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza echiedono che lo stesso
dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il
tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della
loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della
dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
1. informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
2. preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con
i predetti enti;
3. acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico
di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo
adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la
valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità
all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione
della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo
29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un
giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e
pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la
sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno
dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche
indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia della relazione e
della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente
autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul
giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente
autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e
740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e
degli interessati.
Art. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad
uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a),
il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività
previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente
articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione:
1. informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
2. svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al
decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le
autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
3. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti
il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue
esperienze di vita;
4. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e
assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
5. riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte
degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di
consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla
stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti
può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato
all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio
giudiziario;
6. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la
stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere
all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e
ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine,
approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori
adottivi;
7. informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia;
8. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari
o i genitori adottivi;
9. riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i
minorenni e alla Commissione;
12. vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera
affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
13. svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di
sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su
richiesta degli adottanti;
14. certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui
le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché
la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non
retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
15. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara
che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza
l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa:
a)
quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero
non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di
origine;
b)
qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei
rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i
genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali
effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa
può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il
tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in
caso di riconoscimento di tale conformità, é ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il
visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato
per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito
l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso
rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da
almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo
di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza
la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non
viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo
rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano
immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il
Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel
suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave
impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle
procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di
esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi
gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione
ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di
residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale
o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il
tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano
i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché
prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di
adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al
minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta
degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il
minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per
gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.
Art. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli
effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se
sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla
lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e
stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre
dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che
lo ha accolto é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale
per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei
registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia
decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere
il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12
deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere
sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel
momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a)
il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b)
non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di
idoneità; c)
non é possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di
cui all'articolo 27;
d)
l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e)
l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli
effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono
essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a)
sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore
adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e
la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia
d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c)
siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera h).
3. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per i minorenni che
ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é
data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto
dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero
a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia
di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la
residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia
con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai
principi della Convenzione.
Art. 37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38
può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale
per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di
salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati
dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni
acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori
naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di
origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono
si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione é composta da:
1. un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di
un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
2. due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
4. un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
5. un rappresentante del Ministero dell'interno;
6. due rappresentanti del Ministero della giustizia;
7. un rappresentante del Ministero della salute;
8. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
12. tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
13. tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a
carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
1. collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
2. propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
3. autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni
tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge.
Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis;
4. agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei
Paesi stranieri;
5. conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di
adozione internazionale;
6. promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
7. promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell'adozione;
8. autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
9. certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
12. per le attività di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame
della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il
precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o
delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare
la programmazione degli interventi attuativi dei principi della
Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che
la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle
adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e
sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla
stessa.
Art. 39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di
intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra
enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli
stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione
dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative
relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma
1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità
morali;
2. avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
3. disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o
in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
4. non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento
della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
5. non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni
di tipo ideologico e religioso;
6. impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e
di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale
nei Paesi di provenienza dei minori;
7. avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater.
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo
hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
1. l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i
sei anni di età;
2. l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e
dall'art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
3. congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione.
CAPO II
Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda
al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale
per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore,
ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di
precedente domicilio nello Stato, é competente il tribunale per i
minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo
comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda
l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti
autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente
legge".
Art. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia
dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il
console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono
svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani
residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di
adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 9 si applicano anche
ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del presidente
della repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di
età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti
temporanei nel suo interesse ai sensi dell' articolo 10 , compreso se del
caso il rimpatrio, é il tribunale per i minorenni del distretto ove si
trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello stato é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
CAPO I
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44.
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
1. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano
di padre e di madre;
2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;
3. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre;
4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se
l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere
tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i
coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante
deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare.
Art. 45.
1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si
richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale
rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non
può prestare il proprio consenso ai sensi del presente
articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Art. 46.
Per l'adozione é necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando é negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai
genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente,
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando
é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle
persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47.
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la
pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell'adottante.
Art. 48.
Se il minore é adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei
genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad
entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile .
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore
età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha
l'usufrutto legale, ma può' impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell' articolo 382 del codice civile .
Art. 49.
1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del
titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa
un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni
dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della
potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi
parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può
emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona
dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni,
anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Art. 51.
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia
attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile
con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a
tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere
altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio
circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il
tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un
tutore.
Art. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia
sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può
dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la
cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione
dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il
tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un
tutore.
Art. 53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in
conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca é pronunziata dopo la morte dell'adottante per
fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono
esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294,
295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell'adozione in casi particolari
Art. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione é il tribunale per i minorenni
del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici
anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell' articolo 46 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la
competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni
della corte di appello.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.182/88 che dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui é previsto
il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.)
Art. 57.
Il tribunale verifica:
1. se ricorrono le circostanze di cui all' articolo 44 ;
2. se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi,
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza,
sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
1. l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
degli adottanti;
2. i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
3. la personalità del minore;
4. la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile
Art. 58.
L'intitolazione del Titolo VIII del Libro I del codice civile é
sostituita dalla seguente: "dell'adozione di persone maggiori di
età".
Art. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile
ésostituita dalla seguente: "dell'adozione di persone maggiori di
età e deisuoi effetti".
Art. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile non si applicano alle persone minori di età.
Art. 61.
L' articolo 299 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 299. - Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo alla
adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha
riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione é compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del
marito.
Se l'adozione é compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia
figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
Art. 62.
L' articolo 307 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato".
Art. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro i del codice civile
é sostituita dalla seguente: "delle forme dell'adozione di persone
di maggiore età".
Art. 64.
L' articolo 312 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312. - Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1. se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2. se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65.
L' articolo 313 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313. - Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e
omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero".
Art. 66.
I primi due commi dell' articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, é
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il
decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato
all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita
dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato".
Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e
il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310
del codice civile.
É abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro i del codice
civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del
codice civile é sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262,
264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice
civile".
Art. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere
annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi
dell' articolo 10 della presente legge.
Art. 70.
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che
omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di
cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai
sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di
pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un
anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati
o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti
familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia
all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore
é affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di
custodia, la pena é aumentata della metà.
Se il fatto é commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della
relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se é
commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se é commesso
dalla persona cui il minore é affidato consegue la inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un
pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da
appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui
allo articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena é
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi,
accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di
cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa
da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle
disposizioni della presente legge, introduce nello stato uno straniero
minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani
é punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 72-bis.
1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due
a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di
associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono
puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione é punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Art. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone
l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del
riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli
estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo
comma, del codice civile .
Art. 75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta l'assistenza
legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene
effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore,
allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo é da ritenersi
cessata.
Si applica la disposizione di cui all' articolo 14, secondo comma, della
legge 11 agosto 1973, n. 533 .
Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già
definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.199/86 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n.
184 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure
già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in
Italia. )
Art. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'
articolo 87 del codice civile .
Art. 78.
Il quarto comma dell' articolo 87 del codice civile é sostituito dal
seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva
da matrimonio
dichiarato nullo".
Art. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che
risultino forniti dei requisiti di cui all' articolo 6 possono chiedere al
tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento
risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto
motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli
affiliati o adottati ai sensi dell' articolo 291 del codice civile ,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo
provvedimento.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.198/86 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più
uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di
estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare
l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291
del codice civile, precedentemente in vigore.)
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.183/88 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli
effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con
adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato
superi i 40 anni.)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'
articolo 57 , sugli adottanti e sullo adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in
considerazione della sua capacità di discernimento, anche i minori di
età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni
quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente
separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni
quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di
rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il
pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in
caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto
compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli
effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o
affiliato se maggiorenne.
Art. 80.
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche.
Art. 81.
L'ultimo comma dell' articolo 244 del codice civile é sostituito dal
seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio
minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si
tratta di minore di età inferiore".
Art. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste
dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti
dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto
dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in
annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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