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ELEMENTI COSTITUTIVI
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION O.N.L.U.S.
Art.
1 ( Denominazione, principi fondamentali, durata)
E'
costituita l'Associazione denominata "S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL
ADOPTION" -
O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità
sociale. L'Associazione è apartitica,
aconfessionale, non persegue scopi di lucro e si pone obiettivi di utilità
sociale. La durata dell'Associazione è stabilita al 31/12/2050.
Art.
2 ( Sede nazionale e altre sedi
)
L'Associazione di cui all'art.1 ha la sede in Vicenza ed altre sedi
potranno essere attivate e disattivate a seconda delle necessità sia in
Italia che all'estero.
I
luoghi della sede principale nazionale e delle eventuali sedi decentrate
in Italia e all'Estero potranno essere modificati con delibera del
Consiglio Direttivo.
Le
sedi delle associazioni all'estero operano in conformità al regolamento
della sede approvato con delibera del Consiglio Direttivo e in conformità
alle finalità
dell'associazione di cui
all'art. 3 dello statuto.
Per
le sedi all'estero dell'Associazione sarà
nominato dal Consiglio Direttivo un Capo della Rappresentanza,
previa approvazione della candidatura del Capo della Rappresentanza da
parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art.
3 ( Finalità )
L'Associazione
riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la
famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale e si ispira ai
principi di solidarietà umana e sociale. In questo ambito riconosce la
realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi
come prioritari. L'Associazione riconosce l'adozione come sussidiaria ad
altri interventi finalizzati alla crescita del bambino nella famiglia di
origine e si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza.
Gli
scopi dell'Associazione sono i seguenti:
-
attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia
a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono
giuridicamente dichiarato;
-
favorire l'istituto dell'adozione, in modo particolare di quella
internazionale avendo cura di non operare distinzioni etniche, razziali,
sociali e religiose;
-
curare l'inserimento del minore nella famiglia adottiva seguendo la stessa
per tutto il tempo necessario, e fornendo ogni supporto utile allo scopo;
-
operare per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono anche attraverso la
collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti
pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare
l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia
si trova in difficoltà;
-
effettuare attività promozionali e conviviali aventi lo scopo di
raccogliere fondi e diffondere tra il pubblico la conoscenza
dell'Associazione.
Art.
4 ( Assistenza fornita )
Secondo
quanto previsto dall'art.3 l'Associazione sostiene ed assiste la famiglia
fornendo gli elementi per un percorso adottivo giuridicamente corretto
moralmente ed eticamente in sintonia con il presente statuto. L'assistenza
alla famiglia riguarda tutto il processo adottivo, prima, durante e dopo
l'adozione.
Art.
5 ( Operatività )
L'Associazione
espleta l'assistenza alla famiglia attivandosi secondo le norme vigenti in
materia di volontariato e della protezione e tutela dei minori, in
particolare per:
-
svolgere le pratiche inerenti l'adozione del minore straniero anche
attraverso particolari forme di collaborazione con Enti ed Organizzazioni
del Paese di provenienza del minore ed in Italia;
-
realizzare appositi corsi di formazione per le coppie in modo di fornire
gli elementi necessari all'accoglienza del bambino e per il successivo
inserimento nel tessuto sociale;
-
sensibilizzare le coppie sulla realtà socio-culturale del paese di
origine del bambino;
-
dare sostegno psicologico e pedagogico e medico durante tutto l'iter
adottivo in particolare nel periodo post-adozione;
-
verificare che le adozioni avvengono nel pieno rispetto delle norme
vigenti.
Art.
6 ( Ammissione ed esclusione dei soci )
Ogni
socio ha il dovere di impegnarsi nell'ambito dell'Associazione per la
realizzazione degli scopi prefissati con il presente statuto. Il numero
dei soci potrà essere illimitato.
Vi
sono tre categorie di soci i quali sono rispettivamente: i soci
fondatori, nella persona di coloro che hanno partecipato all'
originaria costituzione dell'associazione ed alla creazione del relativo
fondo; i soci ordinari che sono persone o altre associazioni o
istituzioni che aderiscono all'associazione successivamente all'atto
costitutivo originario; i soci onorari i quali sono tutte
quelle persone o associazioni o istituzioni benemerite o enti che su
delibera del Consiglio Direttivo, vengono ritenuti meritevoli di tale
qualifica. Potranno,comunque, essere soci tutti coloro che ne fanno
domanda accettando di rispettare il presente Statuto e in regola con il
pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo. L'annotazione sul libro dei soci spetta al Consiglio Direttivo
e l'eventuale rifiuto di domande sarà sempre motivato e valutato
dall'Assemblea. Si può decadere dalla qualità di socio per dimissioni
che devono essere comunicate per iscritto almeno due mesi prima dallo
scadere dell'anno solare in corso, per mancato pagamento della quota
associativa o per indegnità alla qualifica. In quest'ultimo caso
l'indegnità è dichiarata qualora il socio abbia comportamenti o atti
tali da danneggiare materialmente o moralmente l'Associazione e i suoi
scopi. Sarà il Consiglio Direttivo a contestare per iscritto gli addebiti
al socio indegno consentendogli comunque diritto di difesa. L'Assemblea,
infine, delibera e il socio receduto decade da ogni funzione all'interno
dell'Associazione stessa.
Art.
7 ( Attività dei soci )
L'
Associazione si avvale per il conseguimento dei propri scopi dell'attività
personale, gratuita e solidale dei propri soci, a tal proposito ogni
carica è ricoperta a titolo gratuito, e l'attività in genere non può
essere retribuita in alcun modo. Gli utili e gli avanzi di gestione
saranno adoperati per la realizzazione delle attività istituzionali o
comunque connesse alle stesse.Per il conseguimento dei propri scopi,
l'Associazione potrà altresì avvalersi di dipendenti, collaboratori
occasionali o continuativi, professionisti ed altri soggetti, ai quali
potranno essere assegnati, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'esercizio delle loro funzioni, compensi o retribuzioni sulla base del
lavoro svolto in ottemperanza alle disposizioni di legge.
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