ELEMENTI COSTITUTIVI

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION O.N.L.U.S.

Art. 1 ( Denominazione, principi fondamentali, durata)                                                               E' costituita l'Associazione denominata "S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION" -  O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.       L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e si pone obiettivi di utilità sociale. La durata dell'Associazione è stabilita al 31/12/2050.

Art. 2 ( Sede nazionale e altre sedi )                                                                            L'Associazione di cui all'art.1 ha la sede in Vicenza ed altre sedi potranno essere attivate e disattivate a seconda delle necessità sia in Italia che all'estero.                                                                              I luoghi della sede principale nazionale e delle eventuali sedi decentrate in Italia e all'Estero potranno essere modificati con delibera del Consiglio Direttivo.                                                                         Le sedi delle associazioni all'estero operano in conformità al regolamento della sede approvato con delibera del Consiglio Direttivo e in conformità alle finalità  dell'associazione di cui  all'art. 3 dello statuto. Per le sedi all'estero dell'Associazione sarà  nominato dal Consiglio Direttivo un Capo della Rappresentanza, previa approvazione della candidatura del Capo della Rappresentanza da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.   

Art. 3 ( Finalità )                                                                                                                     L'Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale e si ispira ai principi di solidarietà umana e sociale. In questo ambito riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi come prioritari. L'Associazione riconosce l'adozione come sussidiaria ad altri interventi finalizzati alla crescita del bambino nella famiglia di origine e si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza.               Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:                                                                                       - attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;                                                   - favorire l'istituto dell'adozione, in modo particolare di quella internazionale avendo cura di non operare distinzioni etniche, razziali, sociali e religiose;                                                                                   - curare l'inserimento del minore nella famiglia adottiva seguendo la stessa per tutto il tempo necessario, e fornendo ogni supporto utile allo scopo;                                                                         - operare per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;                                                                                                                                         - effettuare attività promozionali e conviviali aventi lo scopo di raccogliere fondi e diffondere tra il pubblico la conoscenza dell'Associazione.

Art. 4 ( Assistenza fornita )                                                                                                  Secondo quanto previsto dall'art.3 l'Associazione sostiene ed assiste la famiglia fornendo gli elementi per un percorso adottivo giuridicamente corretto moralmente ed eticamente in sintonia con il presente statuto. L'assistenza alla famiglia riguarda tutto il processo adottivo, prima, durante e dopo l'adozione.

Art. 5 ( Operatività )                                                                                                                     L'Associazione espleta l'assistenza alla famiglia attivandosi secondo le norme vigenti in materia di volontariato e della protezione e tutela dei minori, in particolare per:                                                      - svolgere le pratiche inerenti l'adozione del minore straniero anche attraverso particolari forme di collaborazione con Enti ed Organizzazioni del Paese di provenienza del minore ed in Italia;                    - realizzare appositi corsi di formazione per le coppie in modo di fornire gli elementi necessari all'accoglienza del bambino e per il successivo inserimento nel tessuto sociale;                                    - sensibilizzare le coppie sulla realtà socio-culturale del paese di origine del bambino;                            - dare sostegno psicologico e pedagogico e medico durante tutto l'iter adottivo in particolare nel periodo post-adozione;                                                                                                                                - verificare che le adozioni avvengono nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 6 ( Ammissione ed esclusione dei soci )                                                                            Ogni socio ha il dovere di impegnarsi nell'ambito dell'Associazione per la realizzazione degli scopi prefissati con il presente statuto. Il numero dei soci potrà essere illimitato.                                          Vi sono tre categorie di soci i quali sono rispettivamente: i soci fondatori, nella persona di coloro che hanno partecipato all' originaria costituzione dell'associazione ed alla creazione del relativo fondo; i soci ordinari che sono persone o altre associazioni o istituzioni che aderiscono all'associazione successivamente all'atto costitutivo originario; i soci onorari i quali sono tutte quelle persone o associazioni o istituzioni benemerite o enti che su delibera del Consiglio Direttivo, vengono ritenuti meritevoli di tale qualifica. Potranno,comunque, essere soci tutti coloro che ne fanno domanda accettando di rispettare il presente Statuto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'annotazione sul libro dei soci spetta al Consiglio Direttivo e l'eventuale rifiuto di domande sarà sempre motivato e valutato dall'Assemblea. Si può decadere dalla qualità di socio per dimissioni che devono essere comunicate per iscritto almeno due mesi prima dallo scadere dell'anno solare in corso, per mancato pagamento della quota associativa o per indegnità alla qualifica. In quest'ultimo caso l'indegnità è dichiarata qualora il socio abbia comportamenti o atti tali da danneggiare materialmente o moralmente l'Associazione e i suoi scopi. Sarà il Consiglio Direttivo a contestare per iscritto gli addebiti al socio indegno consentendogli comunque diritto di difesa. L'Assemblea, infine, delibera e il socio receduto decade da ogni funzione all'interno dell'Associazione stessa.

Art. 7 ( Attività dei soci )                                                                                                                 L' Associazione si avvale per il conseguimento dei propri scopi dell'attività personale, gratuita e solidale dei propri soci, a tal proposito ogni carica è ricoperta a titolo gratuito, e l'attività in genere non può essere retribuita in alcun modo. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno adoperati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque connesse alle stesse.Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà altresì avvalersi di dipendenti, collaboratori occasionali o continuativi, professionisti ed altri soggetti, ai quali potranno essere assegnati, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, compensi o retribuzioni sulla base del lavoro svolto in ottemperanza alle disposizioni di legge.

 

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