|
NORME FINALI
NORME
FINALI
Art.
15 (ONLUS)
L'associazione
si impegna ad utilizzare la locuzione: "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale "o l'acronimo "ONLUS" in tutte le forme
di comunicazione rivolte al pubblico.
Art.
16 ( Scioglimento dell'Associazione )
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria
dei soci. Essa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto
previsto all'art.10 lettera F del Decreto Legislativo 4.12.97 n. 460 con
almeno il voto favorevole dei tre quarti ( 3/4 ) dei soci, e ciò in
deroga a quanto disposto dall'art.11.
Art.
17 ( Collegio dei Probiviri e Norma Generale)
Ogni
controversia tra iscritti o tra questi e l'Associazione sono di competenza
del Collegio dei Probiviri. Tale Collegio sarà composto da almeno tre
membri uno nominato da ciascuna delle due parti contendenti e il terzo di
comune accordo, o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del
Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione. Per quanto non previsto
dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle
altre norme di legge
Art.18
(Adeguamento alla legge)
All'associazione
è espressamente precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle
menzionate nell'art.3 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
E' inoltre vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
F.to
LORETA EGLES BOZZO
F.to
FRANCESCA BONVICINI (l.s.)
CHIUDI
|