STRUTTURA

 

STRUTTURA

Art. 10 ( Organi dell'Associazione )                                                                                             La struttura dell'Associazione è composta da:                                                                                    - Assemblea dei soci                                                                                                                       - Consiglio Direttivo                                                                                                                          - Presidente                                                                                                                                    - Vice Presidente                                                                                                                             - Tesoriere                                                                                                                                       - Segretario                                                                                                                                     - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 ( Assemblea dei soci, assemblea ordinaria e straordinaria) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria, essa è convocata dal Presidente mediante lettera, telefonata, fax o mail o altri mezzi idonei, indicanti l'ora e il giorno della riunione tanto della prima che della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. La convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima dell'adunanza ed in casi di urgenza almeno 3 giorni prima. L'assemblea è comunque valida anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i soci dell'associazione. Tutti i soci possono intervenire,  i soci  onorari non hanno diritto di voto e possono eventualmente esprimere un voto consultivo, se richiesti.

Le deleghe sono ammesse. Un socio può rappresentare per delega un massimo di due soci, eccetto quando ci siano deliberazioni riguardanti la responsabilità dei Consiglieri, nel qual caso non sono ammesse deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua vece dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti. Il Presidente nomina un socio in qualità di Segretario, ma al solo Presidente spetta di valutare la regolarità di eventuali deleghe e il diritto di intervento. Ad ogni riunione assembleare verrà redatto un documento firmato dal Presidente e dal Segretario. I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno. Anche i soci possono convocare l'Assemblea purché in numero di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile. La sede dell'assemblea non è fissa. Il compito dell'Assemblea Ordinaria è di deliberare sui bilanci e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, sul regolamento interno, le quote associative, il rigetto di domande di associazione o la ricusazione di soci, e su quant'altro previsto dallo Statuto costitutivo. L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, a maggioranza dei voti, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla riunione aventi diritto di voto.                                                                                                                                     L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria. In deroga espressa a quanto previsto dall'art. 21, 2° comma del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e a maggioranza dei voti, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla riunione aventi diritto di voto.

Art. 12 ( Consiglio Direttivo )                                                                                                          Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di otto (8) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.                                                                          Membri del Consiglio Direttivo sono:                                                                                                 1. I soci fondatori dell'Associazione in carica sino a recesso dalla carica;                                            2. Gli altri membri di volta in volta eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.                        I membri elettivi del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci che risulteranno iscritti a libro soci da almeno 5 (cinque) anni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, nell'ambito di questi ultimi, tra coloro che avranno apportato il loro contributo all'Associazione in termini di lavoro volontario svolto. Nella convocazione dell'Assemblea avente per oggetto l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente fissa i criteri e le modalità di presentazione delle candidature.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; ad essi non è dovuto alcun compenso escluso il rimborso spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo ( 1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo, e comunque una volta almeno ogni tre mesi. La convocazione avviene tramite lettera telefonata o fax, a cui segue lettera, almeno 10 giorni prima della riunione oppure in caso di urgenza con telegramma inviato il giorno prima dell'adunanza. Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e un Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, senza ammissione di deleghe, di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo in carica. Tra i voti è prevalente quello del Presidente. Il recesso dalla carica di un Consigliere per decesso, dimissioni o ricusazione dovrà essere seguito da una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo e alla prima occasione convalidata dall'Assemblea dei soci, ne segue che il nuovo eletto rimarrà in carica per il periodo previsto per il Consigliere che sostituisce. Al Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, sono demandate le seguenti funzioni:                                                                                                        - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;                                                                                          - nominare il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere;                                                  - deliberare riguardo nuove domande di adesione;                                                                                - determinare le quote associative e integrative;                                                                                  - predisporre i bilanci secondo i tempi previsti dallo statuto;                                                                 - vigilare sulle attività dell'Associazione;                                                                                             - promuovere le azioni necessarie a raggiungere gli scopi statutari;                                                       - approvare il Regolamento delle Sedi dell'Associazione all'Estero; 
- nominare il Capo della Rappresentanza dell'Associazione all'estero, previo parere favorevole sulla candidatura da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete la nomina, anche tra i membri dello stesso, di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti; tali soggetti potranno rivestire, a puro titolo esemplificativo, la qualifica di: direttore generale, direttore di sede, direttore amministrativo, ecc. A tali soggetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo sulla base della qualifica e in ottemperanza alle disposizioni di legge.     A tali soggetti potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali o stipula di polizze assicurative anche in forma indiretta.

Art. 13 ( Presidente e Vice Presidente)                                                                                          Il Presidente e in caso di sua assenza il Vice Presidente, è il legale rappresentante l'Associazione, ne cura le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Solo in caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

Art. 14 ( Tesoriere, Segretario e Collegio dei Revisori dei Conti )                                                 Il Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi avvalendosi anche della consulenza di terzi. Gestisce i rapporti bancari, proponendo al Consiglio Direttivo le modifiche di apertura e chiusura degli stessi. Il Segretario sovrintende ai compiti relativi alla cura dell'archivio, alla redazione della corrispondenza, alla protocollazione la posta in arrivo ed in partenza e alla predisposizione dell'ufficio di segreteria affinché sia ordinato e funzionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci o non con il compito di controllo contabile dell'amministrazione societaria dell'Associazione. Elegge al suo interno un Presidente, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili, e si riunisce per approvare i bilanci preventivo e consuntivo prima che essi vengano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente del Collegio riferisce all'Assemblea dei soci sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

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