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STRUTTURA Art.
10 ( Organi dell'Associazione ) Art.
11 ( Assemblea dei soci, assemblea ordinaria e straordinaria) L'assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria, essa
è convocata dal Presidente mediante lettera, telefonata, fax o mail o
altri mezzi idonei, indicanti l'ora e il giorno della riunione tanto della
prima che della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. La
convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima dell'adunanza ed in
casi di urgenza almeno 3 giorni prima. L'assemblea è comunque valida
anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i
soci dell'associazione. Tutti i soci possono intervenire,
i soci onorari non
hanno diritto di voto e possono eventualmente esprimere un voto
consultivo, se richiesti. Le
deleghe sono ammesse. Un socio può rappresentare per delega un massimo di
due soci, eccetto quando ci siano deliberazioni riguardanti la
responsabilità dei Consiglieri, nel qual caso non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua
vece dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il
Presidente tra i soci presenti. Il Presidente nomina un socio in qualità
di Segretario, ma al solo Presidente spetta di valutare la regolarità di
eventuali deleghe e il diritto di intervento. Ad ogni riunione assembleare
verrà redatto un documento firmato dal Presidente e dal Segretario. I
soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno
due volte l'anno. Anche i soci possono convocare l'Assemblea purché in
numero di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice
Civile. La sede dell'assemblea non è fissa. Il compito dell'Assemblea
Ordinaria è di deliberare sui bilanci e sulle direttive generali
dell'Associazione, nonché sulla nomina dei componenti il Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti, sul regolamento interno, le quote
associative, il rigetto di domande di associazione o la ricusazione di
soci, e su quant'altro previsto dallo Statuto costitutivo. L'Assemblea
delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la
metà dei soci aventi diritto di voto, a maggioranza dei voti, in seconda
convocazione a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla riunione
aventi diritto di voto. Art.
12 ( Consiglio Direttivo ) I
membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; ad essi non è dovuto
alcun compenso escluso il rimborso spese sostenute nello svolgimento delle
loro funzioni. Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente ogni
volta che egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un
terzo ( 1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo, e comunque una volta
almeno ogni tre mesi. La convocazione avviene tramite lettera telefonata o
fax, a cui segue lettera, almeno 10 giorni prima della riunione oppure in
caso di urgenza con telegramma inviato il giorno prima dell'adunanza. Il
Presidente, il Vice Presidente il Segretario e un Tesoriere vengono eletti
dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. Per la validità
delle deliberazioni è necessaria la presenza, senza ammissione di
deleghe, di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo in
carica. Tra i voti è prevalente quello del Presidente. Il recesso dalla
carica di un Consigliere per decesso, dimissioni o ricusazione dovrà
essere seguito da una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo e alla
prima occasione convalidata dall'Assemblea dei soci, ne segue che il nuovo
eletto rimarrà in carica per il periodo previsto per il Consigliere che
sostituisce. Al Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria, sono demandate le seguenti
funzioni: Al
Consiglio Direttivo compete la nomina, anche tra i membri dello stesso, di
direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati
atti o categorie di atti; tali soggetti potranno rivestire, a puro titolo
esemplificativo, la qualifica di: direttore generale, direttore di sede,
direttore amministrativo, ecc. A tali soggetti, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere
assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dal Consiglio
Direttivo sulla base della qualifica e in ottemperanza alle disposizioni
di legge. Art.
13 ( Presidente e Vice Presidente) Art.
14 ( Tesoriere, Segretario e Collegio dei Revisori dei Conti ) |