STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION ONLUS

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l’Associazione denominata “S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION” – O.N.L.U.S. – organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Vicenza, via Monteverdi n. 2/A.
L’Associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione potrà attivare e disattivare, a seconda delle necessità, sedi decentrate sia in Italia che all’estero. I luoghi delle sedi decentrate in Italia e all’estero potranno essere modificati con delibera del Consiglio Direttivo.
Le sedi dell’Associazione all’estero operano in conformità al regolamento della sede, qualora necessario o qualora richiesto dalle competenti Autorità straniere. Il regolamento è approvato con delibera del Consiglio Direttivo ed è redatto in conformità alle finalità dell’associazione di cui all’art. 4 dello statuto.
Per le sedi all’estero dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nomina un Capo della Rappresentanza, previa approvazione della candidatura del Capo della Rappresentanza da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, ove ciò sia necessario o richiesto dalle competenti Autorità straniere.

Art. 2 (Carattere dell’Associazione)

L’Associazione è apartititica, aconfessionale, non persegue scopo di lucro.
L’Associazione, inoltre:

  • persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana e sociale;
  • svolge esclusivamente le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di tutela dei diritti umani e civili indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse; con espresso divieto in ogni caso di svolgere ogni attività diverse da quelle previste alsuccessivo art. 4;
  • non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 (Durata dell’Associazione)

La durata dell’Associazione è stabilita al 31/12/2050. Art. 4 (Scopi e attività dell’Associazione) L’Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale e si  ispira ai principi di solidarietà umana e sociale. In questo ambito riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi come prioritari. L’Associazione riconosce l’adozione come sussidiaria ad altri interventi finalizzati alla crescita del bambino nella famiglia di origine e si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale.
Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:

  • attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
  • favorire l’istituto dell’adozione, in modo particolare di quella internazionale, avendo cura di non operare distinzioni etniche, razziali, sociali e religiose;
  • curare l’inserimento del minore nella famiglia adottiva, seguendo la stessa per tutto il tempo necessario e fornendo ogni supporto utile allo scopo;
  • operare per la prevenzione del fenomeno dell’abbandono anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati. Ciò verrà realizzatomediante studi, ricerche, azioni finalizzate a  sensibilizzare l’opinione pubblica, anche attivando programmi a favore di Paesi dove l’infanzia si trova in difficoltà;
  • attivare progetti, in Italia e all’estero, di assistenza sociale e socio-sanitaria, finalizzati ai minori e alle famiglie in condizioni di necessità;

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra queste si annoverano, a titolo indicativo, ma non esaustivo:

  • le attività promozionali e conviviali aventi lo scopo di raccogliere fondi e diffondere tra il pubblico la conoscenza dell’Associazione;
  • le attività di formazione inerente agli scopi statutari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 (Assistenza fornita)

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, l’Associazione sostiene ed assiste la famiglia fornendo gli elementi per un percorso adottivo giuridicamente corretto, moralmente ed eticamente in sintonia con il presente statuto. L’assistenza alla famiglia riguarda tutto il processo adottivo, prima, durante e dopo l’adozione.

Art. 6 (Operatività)

L’Associazione espleta l’assistenza alla famiglia attivandosi secondo le norme vigenti in materia di volontariato, nel rispetto delle normative e delle indicazioni in vigore in materia di adozione e di affido e di quelle relative alla protezione e alla tutela dei minori, in particolare per:

  • svolgere le pratiche inerenti l’adozione del minore straniero anche attraverso particolari forme di collaborazione con Enti ed Organizzazioni del Paese di provenienza del minore ed in Italia;
  • realizzare appositi corsi di formazione per le coppie in modo di fornire gli elementi necessari all’accoglienza del bambino e per il successivo inserimento nel tessuto sociale;
  • sensibilizzare le coppie sulla realtà socio-culturale del paese di origine del bambino;
  • dare sostegno psicologico, pedagogico e medico durante tutto l’iter adottivo, in particolare nel periodo postadozione;
  • verificare che le adozioni avvengano nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 7 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, ovunque residenti  ed altre associazioni o istituzioni che ne condividano le finalità e siano mossi da spirito di solidarietà.
Possono essere soci dell’associazione anche le famiglie, intendendosi in questo caso soci entrambi i coniugi. In questo caso avranno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione con tutti i membri della famiglia, anche minorenni.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8 (Ammissione e diritti dei soci)

Chi desidera entrare a far parte della Associazione deve presentare domanda scritta presso la sede dell’Associazione su un modello predisposto dal Consiglio Distrettivo.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 9 (Categorie dei soci)

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

  • Fondatori
  • Ordinari
  • Onorari

a) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’originaria costituzione della Associazione ed alla creazione del relativo fondo; essi non sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.

b) Sono soci ordinari coloro che – persone o altre assocazioni ed istituzioni – aderiscono all’Associazione successivamente all’atto costitutivo originario, che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Sono soci onorari coloro che – persone o altre assocazioni ed istituzioniabbiano particolari benemerenze. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci fondatori, ordinari ed onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
La quota annuale è dovuta per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno sociale in corso.
Alle attività dell’Associazione può partecipare chiunque – singolo o famiglia – ne faccia richiesta, condividendone gli scopi ed eventualmente erogando, a titolo di  liberalità, una quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti saranno indicati in un elenco tenuto dall’Associazione sotto il nome di sostenitori.

Art. 10 (Doveri dei soci)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art. 11 (Attività dei soci, dei volontari, dei sostenitori e dei terzi)

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si avvale dell’attività dei propri soci, sia a titolo gratuito e solidale, nel qual caso gli stessi avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, sia a titolo non gratuito, nel qual caso il rapporto sarà retribuito a norma di legge e nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 460/1997.
Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà altresì avvalersi di  volontari, di sostenitori, di coppie e famiglie il cui apporto, sia in termini di lavoro che di contributi finanziari, avrà natura di liberalità.
Nel rispetto delle normative in tema di adozione ed affido, l’Associazione potrà infine avvalersi di dipendenti, collaboratori occasionali o continuativi,  professionisti ed altri soggetti, ai quali potranno essere assegnati, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, compensi o  retribuzioni sulla base del lavoro svolto in ottemperanza alle disposizioni di legge.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
L’Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo. I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile contro i terzi.
L’Associazione si doterà comunque di adeguate coperture assicurative.

Art. 12 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, o si renda  responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
  2. sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
  3. espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla  comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla  presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 13 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
  2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per delibera di espulsione;
  4. per ritardato pagamento della quota di ammissione e/o della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci per oltre un anno;
  5. per morte.

Art. 14 (Patrimonio dell’Associazione)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, nonché dal fondo di dotazione iniziale.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale, che non ha scopo di lucro.

Art. 15 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al  versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono  comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Le quote sociali sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 16 (Entrate dell’Associazione)

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • la quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci;
  • la quota ordinaria nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci;
  • eventuali contributi integrativi, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • versamenti volontari degli associati e dei sostenitori;
  • contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere finalizzati al sostegno dell’attività dell’associazione;
  • introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • introiti derivanti da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • contributi di imprese e privati;
  • corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
  • rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 17 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di  gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 18 (Bilanci)

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Coniglio Direttivo un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso e deve essere predisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio ed approvato entro il 30 aprile.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo e deve essere redatto entro il 31 ottobre dell’anno precedente ed approvato entro il 30 novembre. Esso non rappresenta un documento vincolante di programmazione, ma una semplice enunciazione di dati previsionali per l’esercizio successivo.
I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedeono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti i soci che lo richiedono.

Art. 19 (Organi dell’Associazione)

La struttura dell’Associazione è composta da:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e Vice-Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi sociali sono esentati dal versamento della quota annuale nel corso del loro mandato. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni  disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Art. 20 (Assemblea)

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le  decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali al momento della sua convocazione.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all’anno.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata e firmata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci.

Art. 21 (Convocazione dell’Assemblea)

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo mediante lettera, fax, mail o altri mezzi idoneo, indicanti l’ora ed il giorno della riunione, tanto della prima che della seconda convocazione, l’ordine del giorno, nonché il luogo.
L’Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima  dell’adunanza ed in casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.
L’Assemblea è comunque valida anche in assenza delle suddette formalità  qualora siano presenti tutti i soci dell’associazione.
L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante  che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la  legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)

Quorum costitutivi
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in  seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Non sono ammesse deleghe quando vi siano deliberazioni riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Al solo Presidente spetta di valutare la regolarità di eventuali deleghe e il diritto di intervento.
Ad ogni riunione assembleare verrà redatto un verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in  libera visione a tutti i soci.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
Quorum deliberativi
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se  assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 23 (Forma di votazione dell’Assemblea)

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto nel caso di elezione alle cariche sociali.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 (Compiti dell’Assemblea)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

– in sede ordinaria

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  3. ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione e la quota associativa annuale;
  4. approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
  5. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

– in sede straordinaria

  1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 25 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri nominati dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Membri del Consiglio Direttivo sono:

  • i soci fondatori dell’Associazione, sino a recesso dalla carica e ciò purché il loro numero rappresenti la minoranza dei Consiglieri facenti parte del Consiglio  Direttivo;
  • gli altri membri di volta in volta eletti dall’Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra i soci che avranno apportato il loro contributo all’associazione in termini di lavoro volontario svolto e che risulteranno iscritti a libro soci da almeno dieci anni in numero di tre e da almeno cinque anni in numero di due, ovvero che vengano presentati da almeno due Consiglieri anziani.
È altresì necessario che i membri del Consiglio Direttivo posseggano i requisiti stabiliti dalle delibere della Commissione Adozioni Internazionali.
Nella convocazione dell’Assemblea avente per oggetto l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo verranno indicati i criteri e le modalità di presentazione delle candidature.
Il recesso dalla carica di un Consigliere per decesso, dimissioni o ricusazione dovrà essere seguito da una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo e alla prima occasione convalidata dall’Assemblea dei soci. Ne segue che il nuovo
eletto rimarrà in carica per il periodo previsto per il Consigliere che sostituisce.

Art. 26 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:

  • convocare l’Assemblea, conferendo mandato al Presidente;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • stabilire la quota di ammissione a socio e la quota annuale;
  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associzione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irrogare le sanzioni disciplinari;
  • redigere l’eventuale regolamento interno;
  • redigere il regolamento per l’elezione degli Organi sociali;
  • approvare il Regolamento delle sedi dell’associazione all’estero;
  • nominare il Capo della Rappresentanza dell’Associazione all’estero, previo parere favorevole sulla candidatura da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete la nomina, anche tra i membri dello stesso, di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. Tali soggetti potranno rivestire, a puro titolo esemplificativo, la qualifica di: direttore generale, direttore di sede, direttore amministrativo, ecc. A tali soggetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo sulla base della qualifica ed in ottemperanza alle disposizioni di legge.
A tali soggetti potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un’indennità di fine rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali
o stipula di polizze assicurative anche in forma indiretta.

Art. 27 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Per ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 28 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 29 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, avvalendosi anche della consulenza di terzi.

Art. 30 (Segretario)

Il Segretario sovrintende ai compiti relativi alla cura dell’archivio, della corrispondenza e sovrintende all’ufficio di segreteria. In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro soci, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 31 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall’assemblea tra i soci o non con il compito di controllo contabile dell’amministrazione societaria dell’Associazione. Elegge al suo interno un Presidente, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali. Il Collegio si riunisce per controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, nonché per redigere la propria relazione ai bilanci di previsione e consuntivo prima che essi vengano sottoposti all’Assemblea. Il Presidente del Collegio riferisce all’Assemblea dei soci sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del  Presidente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti non spetta alcun compenso, escluso il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 32 (Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 25.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 33 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
  • emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  • dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.
Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci tra soci e non soci. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 34 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione quale suo legale  rappresentante.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 35 (Rapporto con altri Enti e soggetti)

L’Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

Art. 36 (Responsabilità)

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per innosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati o stipulandi.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa e potrà stipulare assicurazioni a
favore di volontari o operatori con particolari mansioni.

Art. 37 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

F.to LORETA EGLES BOZZO
F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 11/11/2011

 

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l’elezione degli organi sociali dell’Ente.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento valgono con le specificazioni indicate di seguito per l’elezione degli organi sociali dell’Ente ed in particolare di:

  • Consiglio Direttivo;
  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 3 – Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una proposta costituita da una o più liste di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere. sono i consiglieri da eleggere, esclusa l’indicazione, nella lista, dei soci fondatori membri di diritto.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del vigente Statuto, la lista dei candidati deve essere formata in modo tale che:

  • il Consiglio Direttivo, che risulterà eletto, sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri;
  • il numero dei nuovi membri rispetti la condizione che prevede che i soci fondatori membri del Consiglio Direttivo rappresentino la minoranza dei consiglieri che ne fanno parte.

Non sono ammessi voti sui singoli candidati.

Articolo 4 – Criteri per l’elezione del Consiglio Direttivo

La composizione del Consiglio Direttivo, oltre a riflettere la presenza sociale e territoriale dell’Ente, deve anche esprimere capacità di indirizzo, esperienza e fedeltà ai principi ed ai valori a cui si ispira l’Ente.

Articolo 5 – Formazione della lista dei candidati

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione circa composizione, criteri e requisiti, il Consiglio Direttivo uscente formula una propria lista dei candidati da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio che sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto dell’Associazione per poter essere eletto membro del Consiglio Direttivo potrà a sua volta presentare una lista alternativa rispetto a quella formulata dal Consiglio Direttivo di candidati da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni candidato potrà essere presente solo ed esclusivamente in una ed una sola lista.

La presenza di uno stesso candidato in due o più liste, comporterà l’automatica esclusione delle liste stesse dalla partecipazione all’elezione delle cariche sociali.

Ciascuna lista dovrà essere materialmente redatta in forma di documento cartaceo contenente l’elenco dei candidati e, per ciascuno dei candidati, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e l’indicazione dei requisiti che permettono l’elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo.

In calce al predetto documento cartaceo, dovrà essere posta la firma autografa di ciascun candidato presente nella lista.

Articolo 6 – Procedura per la formazione della lista dei candidati

Le liste alternative rispetto a quella formulata dal Consiglio Direttivo devono essere depositate presso la sede legale dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina la correttezza delle liste alternative depositate e, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali, ne dispone l’esposizione presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.

Articolo 7 – Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

Per l’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali dovrà essere organizzato un servizio di segreteria al fine di accertare l’identità di ogni socio intervenuto e avente diritto al voto e di controllare la validità di eventuali deleghe.

Ciascuna lista dei candidati, quella presentata dal Consiglio uscente e le eventuali alternative, sarà posta in votazione nella sua interezza.

Per la votazione si procederà così come previsto dalla statuto sociale.

Il Presidente dell’Assemblea, con l’aiuto, se del caso, di un segretario verbalizzante e di uno o più scrutatori, procederà al conteggio ed alle necessarie verifiche sui voti espressi ed alla proclamazione della lista vincitrice.

Nel verbale dell’Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti totalmente espressi e il numero dei soci aventi diritto al voto, i voti favorevoli, i voti contrari ed i voti di astensione.

Articolo 8 – Cooptazione

Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei singoli membri del Consiglio Direttivo previsti all’ultimo comma dell’art. 25 del vigente Statuto.

Articolo 9 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

La/e lista/e dei Candidati alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, in possesso dei requisiti di legge e di Statuto, è/sono presentata/e , con le stesse modalità previste dai precedenti artt. 5 e 6.

La/e lista/e dei Candidati è/sono sottoposta/e alla votazione dell’Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Vicenza, li 11.11.2011

Il Direttivo SOS Bambino I.A. Onlus